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Un Istituto di credito nostro Cliente si vedeva recapitare una comunicazione con cui il suo Agente (senza rappresentanza) dapprima dichiarava la propria intenzione di “abbandonare” il rapporto di collaborazione “per nuove opportunità di lavoro” che gli erano state offerte, e poi comunicava il “recesso contratto di agenzia ed accordi integrativi”, chiedendo di essere dispensato dall’obbligo di preavviso previsto (6 mesi per il caso di specie) del contratto vigente “senza alcun onere per le parti”.
La Banca rispondeva che non intendeva rinunciare al periodo di preavviso previsto dal Mandato di Agenzia, ed evidenziava che il contratto medesimo disponeva quale indennizzo “la facoltà di corrispondere, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti.”; a tale riscontro, l’Agente replicava di aver nel frattempo effettuato la cancellazione dall’elenco tenuto dall’O.A.M. (Organismo Agenti e dei Mediatori).
L’Istituto, ritenendo detta cancellazione “una palese violazione degli obblighi contrattuali e normativi, nonché dei doveri di correttezza e buona fede”, rivolgeva dapprima invito all’ex Agente a corrispondere a titolo di indennizzo l’importo calcolato in virtù delle indicazioni di cui al mandato di Agenzia, ciò “in sostituzione del preavviso” cui quest’ultimo aveva palesemente rinunciato, e si vedeva successivamente costretta ad adire il Tribunale di Messina per far valere le proprie ragioni.
Nell’instaurato procedimento (in cui l’Agente è rimasto contumace) il Tribunale messineo, nella persona del Dott. Valerio Brecciaroli, con recente ordinanza del 25/6/2025, depositata in pari data, ha accolto le deduzioni formulate da questo Studio nell’interesse dell’Istituto bancario.
In tale ordinanza il Magistrato, nel premettere che “La disciplina del recesso dal contratto di agenzia è disciplinata all’art. 1750 c.c., ai sensi del quale se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito (comma 2)”, disciplina che veniva richiamata nel contratto di agenzia stipulato, ha acclarato che dalla comunicazione di recesso emergeva chiaramente la volontà dell’Agente “di non avvalersi del periodo di preavviso e di recedere immediatamente dal contratto di agenzia per aver trovato nuove opportunità di lavoro, con la conseguenza che l’agente è tenuto a corrispondere l’erogazione economica sostitutiva del preavviso, non apparendo il recesso sorretto da una giusta causa, la cui sussistenza non risulta neanche sia stata dedotta in via stragiudiziale dallo stesso agente, il quale ha, invero, riconosciuto la propria obbligazione.”: per tale motivo, l’Agente è stato condannato al pagamento in favore della Banca della somma richiesta a titolo di indennizzo, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
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